Nuove Disposizioni sui Termini di Opposizione e l’Esecutività dei Decreti di Liquidazione
Data: 22 Settembre 2026
Il Tribunale di Caltagirone ha diffuso nuove indicazioni operative riguardanti l’apposizione dell’attestazione di esecutività sui decreti di liquidazione e i termini per proporre opposizione, recependo le linee guida del Ministero della Giustizia (circolare del 25 luglio 2026) e le novità introdotte dal rito semplificato di cognizione.
Secondo le nuove disposizioni, i termini perentori per proporre opposizione (ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002) avverso i decreti di pagamento sono i seguenti:
30 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento.
6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento (intesa come la comunicazione della cancelleria alle parti e al P.M.), nel caso in cui non vi sia stata notifica alle parti.
Per ottenere l’attestazione di esecutività allo scadere dei 30 giorni, il beneficiario ha l’onere di produrre la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta notifica alle parti e al P.M. depositando le relative ricevute. In assenza di notifica, il decreto diverrà esecutivo automaticamente solo una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione.
Il documento precisa infine che tutte le fatture emesse dai beneficiari su decreti di liquidazione non ancora esecutivi verranno rifiutate.
Ordine degli Avvocati di Caltagirone 