Rimborso Diritti di Copia e Certificato: Le Nuove Modalità Operative del Ministero della Giustizia

Data: 25 Febbraio 2026

Rimborso Diritti di Copia e Certificato: Le Nuove Modalità Operative del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha emanato una nuova circolare (protocollo n. 0002147 del 24 febbraio 2026) per chiarire e uniformare la procedura di rimborso dei diritti di copia e di certificato.

L’intervento si è reso necessario a seguito di diverse criticità segnalate, in particolare riguardo al rifiuto delle Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate di gestire tali rimborsi, competenti esclusivamente per il Contributo Unificato.

Di seguito riepiloghiamo i passaggi fondamentali e la documentazione necessaria per ottenere il rimborso.

Chi è competente per il rimborso?

La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che l’onere del rimborso ricade sul Ministero della Giustizia. Nello specifico:

  • Le somme pagate tramite piattaforma PagoPa per questi diritti affluiscono solitamente al capitolo di entrata Capo XI Giustizia (n. 2413, art. 12).
  • La struttura competente a effettuare materialmente la restituzione è la Direzione generale del bilancio e della contabilità.

Come presentare la domanda

L’istanza di rimborso non va inviata direttamente al Ministero a Roma, ma deve essere indirizzata all’Ufficio Giudiziario (es. Tribunale, Corte d’Appello) presso cui è avvenuta la richiesta di copie o certificati.

Attenzione: Le istanze inviate genericamente al Ministero senza l’indicazione dell’ufficio giudiziario competente saranno archiviate senza seguito.

Documentazione da allegare

All’istanza, debitamente sottoscritta e contenente il numero di ruolo generale del procedimento, bisogna allegare:

  1. La quietanza originale del versamento o copia da cui si evincano gli estremi (es. CRO o VCYL);
  2. Copia del Codice Fiscale e di un documento d’identità valido del richiedente;
  3. Il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare il rimborso.

L’iter istruttorio

Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio Giudiziario dovrà:

  • Rilasciare un nulla osta attestante che il pagamento non era dovuto o è stato versato in eccesso.
  • Acquisire la certificazione del capitolo di entrata.
  • Trasmettere la pratica alla Direzione generale del bilancio per il pagamento (se i fondi sono affluiti al Capo XI).

Nota: Se i fondi sono affluiti erroneamente ad altri capi di bilancio (Capo VIII o Capo X), la competenza passerà rispettivamente al MEF o alle Ragionerie territoriali dello Stato.

Imposta di bollo

Per le istanze relative a settori diversi da quello civile (dove il bollo è incluso nel contributo unificato), se l’importo da rimborsare supera € 77,47, l’istanza è soggetta all’imposta di bollo.