Nuove Disposizioni sui Termini di Opposizione e l’Esecutività dei Decreti di Liquidazione

Data: 22 Settembre 2026

Nuove Disposizioni sui Termini di Opposizione e l’Esecutività dei Decreti di Liquidazione

​Il Tribunale di Caltagirone ha diffuso nuove indicazioni operative riguardanti l’apposizione dell’attestazione di esecutività sui decreti di liquidazione e i termini per proporre opposizione, recependo le linee guida del Ministero della Giustizia (circolare del 25 luglio 2026) e le novità introdotte dal rito semplificato di cognizione.

​Secondo le nuove disposizioni, i termini perentori per proporre opposizione (ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002) avverso i decreti di pagamento sono i seguenti:

​30 giorni a decorrere dalla notifica del provvedimento.

​6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento (intesa come la comunicazione della cancelleria alle parti e al P.M.), nel caso in cui non vi sia stata notifica alle parti.

​Per ottenere l’attestazione di esecutività allo scadere dei 30 giorni, il beneficiario ha l’onere di produrre la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta notifica alle parti e al P.M. depositando le relative ricevute. In assenza di notifica, il decreto diverrà esecutivo automaticamente solo una volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione.

​Il documento precisa infine che tutte le fatture emesse dai beneficiari su decreti di liquidazione non ancora esecutivi verranno rifiutate.